{"id":102,"date":"2026-05-26T07:11:49","date_gmt":"2026-05-26T07:11:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.epvroma.com\/wp6_evp_v2\/protezione-internazionale\/"},"modified":"2026-05-26T07:11:52","modified_gmt":"2026-05-26T07:11:52","slug":"protezione-internazionale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.epvroma.com\/wp6_evp_v2\/protezione-internazionale\/","title":{"rendered":"Protezione Internazionale"},"content":{"rendered":"\n  \n    <section class=\"u-clearfix u-grey-5 u-section-1\" id=\"sec-7fb4\">\n      <div class=\"u-clearfix u-sheet u-sheet-1\">\n        <h3 class=\"u-text u-text-1\">PROTEZIONE INTERNAZIONALE<\/h3>\n        <p class=\"u-align-justify u-text u-text-default u-text-2\"> Con\nil termine <span style=\"font-weight: 700;\" class=\"u-text-palette-2-base\">protezione\ninternazionale&nbsp;<\/span> si\nintende la tutela che viene offerta dallo Stato italiano a persone\nche sono oggetto di persecuzione, o potenziali vittime di un danno\ngrave, nel loro Paese. Dipendendo dalle condizion concrete possono\nessere riconosciute diversi livelli di protezione internazionale, tra\ni quali il grado massimo di tutela viene dato dal riconoscimento\ndello <span style=\"font-weight: 700;\">status di rifugiato<\/span>. Si distingue tra la concessione dell\u2019<span style=\"font-weight: 700;\">asilo\npolitico<\/span> e della <span style=\"font-weight: 700;\">protezione\nsussidiaria<\/span>.\nIl diritto alla protezione internazionale viene costituzionalmente\ntutelato dall'art. 10 della Costituzione e dalla Convenzione di\nGinevra del 1951.&nbsp;<br>\n          <br><span style=\"font-weight: 700;\">Rifugiato\/asilo\npolitico<\/span>: <br>viene\nconcesso al cittadino\nstraniero che ha il timore fondato di essere perseguitato\nper motivi di razza, religione, nazionalit\u00e0, appartenenza ad un\ndeterminato gruppo sociale, o opinione politica,\nsi trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e,\na causa di tale timore, non pu\u00f2 godere della protezione di tale\nPaese. Si pu\u00f2 trattare anche\ndi apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva\nprecedentemente la dimora\nabituale e che per le stesse ragioni sopra citate e a causa del\nmedesimo timore, non pu\u00f2 o non vuole farvi ritorno. <br>\n          <br><span style=\"font-weight: 700;\">Protezione\nsussidiaria<\/span>: <br>viene\nconcessa a chi non possiede i requisiti per essere riconosciuto come\nrifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere\nche, se ritornasse nel suo Stato di origine, subirebbe un grave\ndanno. Pu\u00f2 richiedere protezione sussidiaria il cittadino straniero\nche correrebbe\nun rischio effettivo di subire un grave danno e, a causa di tale\nrischio, non pu\u00f2 o non vuole avvalersi della protezione del suddetto\nStato. Anche per l'apolide valgono le stesse considerazioni.\nIl\nconcetto di danno grave si verifica per coloro che nel paese di\norigine rischiano la\ncondanna a morte, o all'esecuzione della pena di morte, la\ntortura, o altra forma di pena o trattamento inumano, o degradante,\noppure sussistono minacce gravi alla vita o all\u2019integrit\u00e0 delle\npersone, derivanti dalla violenza indiscriminata in situazioni di\nconflitti armati interni o internazionali. <br>\n          <br><span style=\"font-weight: 700;\">Permesso\ndi soggiorno per \u201cprotezione speciale\u201d.<\/span>\n          <br>Questa\ntipologia di permesso di soggiorno viene rilasciata quando\nla Commissione Territoriale non riconosce al cittadino straniero\nrichiedente asilo, n\u00e9 lo status di rifugiato, n\u00e9 la protezione\nsussidiaria, tuttavia ritiene che sia necessario tutelare il\ncittadino straniero dal rischio di persecuzioni, trattamenti disumani\ne degradanti o violazioni sistematiche dei diritti umani. La\nnormativa italiana infatti non consente il respingimento verso lo\nStato in cui il cittadino straniero pu\u00f2 essere oggetto di\npersecuzioni per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza,\nreligione, opinione politica o condizione\npersonale e sociale oppure verso uno Stato in cui non sia protetto\ndalla persecuzione. Inoltre non pu\u00f2 essere disposto il\nrespingimento, l\u2019allontanamento o l\u2019estradizione di un cittadino\nstraniero verso uno Stato in cui non sia protetto dal rischio di\ntortura o nel quale siano accertate sistematiche violazioni dei\ndiritti umani o quando l'allontanamento dal territorio nazionale\ncomporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita\nprivata e familiare e di protezione della salute. <br>\n          <br><span style=\"font-weight: 700;\" class=\"u-text-palette-2-base\">Se\nritieni di riunire le condizioni per la concessione della protezione\ninternazionale o se hai fatto\ndomanda di asilo politico, ma \u00e8 stata rifiutata, e vuoi valutare l\u2019opportunit\u00e0 di presentare ricorso all\u2019autorit\u00e0\ngiudiziaria?<\/span>\n          <br>\n          <br>\n          <br>\n          <br>&nbsp;<br>&nbsp;\n        <\/p>\n        <a href=\"#\" class=\"u-black u-border-none u-btn u-button-style u-hover-white u-btn-1\">TI CONTATTIAMO NOI<\/a>\n        <a href=\"#\" class=\"u-border-none u-btn u-button-style u-hover-palette-5-base u-palette-3-base u-btn-2\">Richiedi una consulenza<\/a>\n      <\/div>\n    <\/section>\n    \n    \n    \n    \n  \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>PROTEZIONE INTERNAZIONALE Con il termine protezione internazionale&nbsp; si intende la tutela che viene offerta dallo Stato italiano a persone che sono oggetto di persecuzione, o potenziali vittime di un danno grave, nel loro Paese. 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